Regolamento Cassa pensione

Titelbild:
– Illustration
– Foto, first level imagery
– Objekt
Regolamento, edizione 2016
Performance. Recognition. Reward.
ABB Cassa pensione
A better world
begins with you
Fa fede la versione originale in lingua tedesca.
Indice
A
Disposizioni generali
Nome e scopo Definizioni Cerchia degli assicurati Inizio e fine dell’assicurazione Salario assicurato Capitale di risparmio e accrediti
di risparmio Cifra Pagina
B
Prestazioni della fondazione
Prestazioni di vecchiaia
Rendita di vecchiaia/capitale
di risparmio Prestazioni d’invalidità
Rendita d’invalidità Rendita per figli d’invalidi Prestazioni per superstiti
Rendita per il coniuge o liquidazione Rendita per il partner o liquidazione Rendita per orfani Capitale in caso di decesso Altre prestazioni
Rendita in caso di ritiro anticipato
per motivi aziendali Prestazione di libero passaggio C
Disposizioni generali
sulle prestazioni
Liquidazione delle rendite Promozione di proprietà d’abitazioni Adeguamento delle rendite al rincaro
Eccedenza d’assicurazione
e riduzione delle prestazioni DFinanziamento
Obbligo di contribuzione Ammontare dei contributi Patrimonio, equilibrio finanziario
e fondi separati Limitazione dell’obbligo di
contribuzione della ditta 1
2
3
4
5
4
4
4
5
5
6
6
7
7
8
9
8
8
10
11
12
13
9
9
10
10
14 15 11
11
16 17 18 12
12
12
19 12
20 21 13
13
22 14
23 14
Cifra
E
Organizzazione e amministrazione
Consiglio di fondazione 24
Amministrazione della fondazione 25
Informazioni e obbligo di notifica 26
F
Disposizioni finali
Amministrazione della giustizia Lacune del regolamento Modifiche/regolamenti precedenti Entrata in vigore 27
28
29
30
Appendice I: Tabelle dei contributi Appendice II: Aliquota di conversione
Appendice III: Tabella d’acquisto Appendice IV: Tabella degli acquisti
«pensionamento anticipato»
Pagina
15
15
15
16
16
16
17
18
20
21
22
Regolamento, edizione 2016 | ABB Cassa pensione 3
A Disposizioni generali
1
Nome e scopo
1.1 Con il nome ABB Cassa pensione esiste una fondazione iscritta nel registro della previdenza professionale ai
sensi dell’articolo 80 segg. CC e dell’articolo 48 LPP.
1.2 Lo scopo della fondazione è la previdenza professionale nell’ambito della LPP e delle sue norme d’attuazione.
Essa è destinata alle collaboratrici e ai collaboratori della
ABB Schweiz AG nonché ai loro congiunti e superstiti. Le
imprese connesse economicamente o finanziariamente ad
essa hanno la possibilità di aderire alla fondazione tramite un
accordo. La fondazione offre una protezione contro le conseguenze economiche dovute a vecchiaia, decesso e invalidità.
i) Unione domestica registrata: gli assicurati che vivono in
unione domestica registrata secondo l’articolo 2 della
Legge federale sull’unione domestica registrata del 18 giugno 2004 (LUD), in merito a diritti e obblighi derivanti dal
presente regolamento sono equiparati agli assicurati
­c oniugati. Per favorire la leggibilità, in questo regolamento
si parla comunque di assicurati coniugati o di coniugi.
j) LFLP: Legge federale sul libero passaggio nella previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
k) OLP: Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza
­p rofessionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
3
1.3 La fondazione s’impegna a corrispondere in ogni caso
le prestazioni prescritte per legge.
2
Definizioni
Cerchia degli assicurati
3.1 Tutti i collaboratori della ditta devono aderire alla fondazione se il rapporto di lavoro è stato stipulato per più di
3 mesi. Se invece è stato stipulato un rapporto di lavoro fino
a 3 mesi, l’adesione avviene soltanto se sarà prolungato oltre
i 3 mesi.
2.1 Quando nelle presenti disposizioni si usa la forma
maschile, essa è da intendersi sempre come riferita a
entrambi i sessi.
3.2 Se più rapporti di lavoro consecutivi presso la stessa
azienda durano complessivamente più di 3 mesi e nessuna
delle interruzioni è superiore a 3 mesi, il collaboratore è assicurato dall’inizio del 4° mese totale di lavoro.
2.2 Nell’ambito del presente regolamento i seguenti termini
significano:
a) fondazione: ABB Cassa pensione a Baden
b) ditta: ABB Schweiz AG e tutte le imprese ed istituzioni
connesse alla fondazione
c) assicurati attivi: tutti i collaboratori della ditta assicurati in
base a questo regolamento
d)età di pensionamento: l’età al momento del ritiro dopo il
compimento del 62° anno di età
e) età finale: il primo del mese dopo il compimento del
65° anno di età
f) LPP: Legge federale sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
g) età LPP: la differenza tra l’anno civile in corso e l’anno di
nascita
h) figli aventi diritto a rendite: tutti i figli fino al compimento
del 18° anno di età; se seguono una formazione o se presentano un grado d’invalidità del 70% fino al compimento
del 25° anno di età. Gli affiliati sono equiparati ai figli
­p ropri se l’assicurato provvede al loro sostentamento.
-
4 ABB Cassa pensione | Regolamento, edizione 2016
3.3 Non sono accolti nella fondazione i collaboratori:
il cui salario annuo non supera l’importo prescritto secondo la LPP
non attivi in Svizzera (o presumibilmente non per sempre)
e che sono già sufficientemente assicurati all’estero se richiedono di essere dispensati dall’adesione alla fondazione
(con riserva delle disposizioni degli accordi sulla libera
­c ircolazione con l’UE-AELS)
che al momento di cominciare il rapporto di lavoro hanno
superato l’età finale o che sono invalidi come minimo al
70% o che continuano a essere assicurati provvisoriamente
in base all’art. 26a LPP
che provano di essere debitamente assicurati nell’ambito
della LPP presso un altro istituto di previdenza
3.4 Se il beneficiario di una rendita di vecchiaia viene di
nuovo assunto come collaboratore, deve aderire alla fondazione come assicurato attivo; salvo cifra 3.3. Il Consiglio di
fondazione può accogliere nella fondazione anche i collaboratori che non sottostanno per legge all’obbligo assicurativo.
3.5 I collaboratori che al momento dell’adesione alla fondazione sono parzialmente inabili al lavoro, saranno assicurati
soltanto per la parte che corrisponde al grado della capacità
lavorativa.
3.6 Con l’esplicito accordo del Consiglio di fondazione possono rimanere nella fondazione anche gli assicurati con
domicilio all’estero se ne fanno espressa richiesta e se hanno
un rapporto di lavoro con un’altra società ABB all’estero.
3.7 Se, in seguito a una riduzione del reddito, il salario
annuo determinante risulta inferiore all’importo prescritto ai
sensi della cifra 3.3 per un’adesione alla fondazione, i collaboratori rimangono assicurati.
4
Inizio e fine dell’assicurazione
4.1 Di regola l’assicurazione entra in vigore con l’inizio contrattuale del rapporto di lavoro. Al più presto:
per i rischi di decesso e invalidità inizia il 1° gennaio
dell’anno in cui si compie il 18° anno di età
per la previdenza di vecchiaia inizia il 1° gennaio dell’anno
in cui si compie il 25° anno di età
-
4.2 L’assicurazione termina con la cessazione del rapporto
di lavoro se non esiste un diritto a delle prestazioni assicurative. I rischi di decesso e invalidità restano tuttavia assicurati
per la durata di 1 mese dopo la cessazione del rapporto di
lavoro se il collaboratore non istaura prima un nuovo rapporto di lavoro.
5
Salario assicurato
5.1 La base per la determinazione del salario assicurato
sono le 13 mensilità. La ditta può, previa approvazione del
Consiglio di fondazione, considerare anche altre corresponsioni per definire il salario annuo determinante.
5.2 La deduzione di coordinamento tiene conto delle prestazioni dell’AVS/AI. Essa ammonta ad un terzo del salario
annuo determinante, ma è limitata alla rendita massima di
vecchiaia AVS.
5.3 Il salario assicurato corrisponde al salario determinante
annuo meno la deduzione di coordinamento, tutt’al più però
al salario massimo assicurato stabilito dal Consiglio di fondazione.
5.4 Se il salario determinante scende temporaneamente a
causa di malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o
motivazioni analoghe, con il consenso dell’azienda il salario
assicurato precedente può restare invariato. Tutti i contributi
(quota del datore di lavoro e dell’assicurato, contributi di
rischio e di risparmio) per la parte di salario sulla quale si
prosegue l’assicurazione sono a carico dell’assicurato.
5.5 Gli assicurati attivi il cui salario annuo determinante si
riduce fra il 58° anno d’età e l’età finale, possono richiedere
la prosecuzione dell’assicurazione sul salario assicurato precedente secondo le disposizioni seguenti:
a) Il termine di notifica per la prosecuzione dell’assicurazione
è di 6 mesi.
b) La riduzione del salario non deve superare il 50%.
c) Tutti i contributi (quota del datore di lavoro e dell’assicurato, contributi di rischio e di risparmio) per la parte di
­s alario sulla quale si prosegue l’assicurazione sono a carico dell’assicurato.
d) La prosecuzione dell’assicurazione cessa su richiesta
scritta dell’assicurato, comunque al più tardi al raggiungimento dell’età finale.
Regolamento, edizione 2016 | ABB Cassa pensione 5
A Disposizioni generali
6
Capitale di risparmio e accrediti di risparmio
6.1 Per gli assicurati dell’assicurazione vecchiaia si tiene un
conto vecchiaia individuale dal quale risulta il capitale di
risparmio. Il capitale di risparmio è composto dai versamenti
con gli interessi meno i prelevamenti nonché dagli accrediti
di risparmio con gli interessi. Gli accrediti di risparmio
dell’anno in corso non fruttano interessi.
6.2 Gli accrediti di risparmio annui risultano dal salario assicurato e dall’età dell’assicurato in base ad una delle tabelle
dei contributi nell’appendice I.
6.3 Il tasso d’interesse viene stabilito dal Consiglio di fondazione.
6.4 Alla fine di ogni anno, il Consiglio di fondazione stabilisce l’ammontare di una corresponsione d’interesse supplementare in base all’eccedenza attiva secondo il bilancio.
Questa viene accreditata ai conti vecchiaia entro il 31 dicembre dell’anno in corso. Ne hanno diritto gli assicurati che al
momento sono membri della fondazione. Le basi per il calcolo della corresponsione d’interesse supplementare sono:
a) il capitale di risparmio allibrato nella fondazione al 1° gennaio dell’anno in corso
b) il momento e l’ammontare dei versamenti accreditati
nell’anno in corso
c) il momento e l’ammontare delle somme prelevate nell’anno
in corso
6 ABB Cassa pensione | Regolamento, edizione 2016
B Prestazioni della fondazione
Prestazioni di vecchiaia
7
Rendita di vecchiaia/capitale di risparmio
7.1 Ritiro all’età finale
Il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorge, salvo la cifra 7.3,
al termine del rapporto di lavoro all’età di pensionamento; per
i beneficiari di rendite d’invalidità il diritto alle prestazioni di
vecchiaia sorge all’età finale. Il termine di notifica per il ritiro
di vecchiaia è di 6 mesi.
Le prestazioni di vecchiaia possono essere percepite sotto
forma di capitale o di rendita. Gli assicurati possono anche,
al momento del pensionamento, percepire soltanto una parte
del capitale di risparmio sotto forma di capitale. Per gli assicurati coniugati, il coniuge deve manifestare il suo consenso
al prelievo del capitale con la sua firma autenticata dal
notaio. Nel caso di un prelievo parziale del capitale di risparmio sotto forma di capitale, la rendita di vecchiaia e le altre
prestazioni coassicurate saranno ridotte nel rapporto del
capitale prelevato al capitale di risparmio disponibile. Con il
prelievo dell’intero capitale di risparmio sotto forma di capitale si estinguono tutti i diritti nei confronti della fondazione.
Al momento del pensionamento in età ordinaria, la rendita di
vecchiaia viene calcolata in base al capitale di risparmio
disponibile e all’aliquota di conversione nell’appendice II.
7.3 Ritiro anticipato e rimandato
Se gli assicurati lo desiderano, possono ritirarsi anticipatamente, tuttavia al più presto dopo il compimento del 58°
anno di età. La cifra 7.1 trova applicazione per analogia.
Previo consenso della ditta, gli assicurati possono rimandare
il loro ritiro fino al più tardi al 70° anno di età. La cifra 7.1
trova applicazione per analogia.
La rendita di vecchiaia anticipata o rimandata si calcola in
base al capitale di risparmio disponibile al momento del ritiro
e all’aliquota di conversione nell’appendice II.
7.4 Ritiro graduale
Previo accordo con la ditta, gli assicurati possono richiedere
un ritiro parziale o un ritiro graduale.
Le disposizioni delle cifre 7.1 fino a 7.3 nonché 21.5 trovano
applicazione per analogia.
7.5 Rendita per figli di pensionati
La fondazione garantisce le prestazioni minime legali
secondo la LPP. Ciò significa che essa eroga la rendita per
figli di pensionati minima secondo la LPP, nella misura in cui
essa, insieme alla rendita di vecchiaia minima secondo la
LPP, supera la rendita di vecchiaia minima regolamentare.
7.2 Ritiro flessibile
In caso di ritiro dopo il 63° anno d’età compiuto, la rendita di
vecchiaia viene calcolata in base al capitale di risparmio
disponibile al momento del pensionamento e all’aliquota di
conversione nell’appendice II. La cifra 7.1 trova applicazione
per analogia.
A partire dal momento del ritiro fino al raggiungimento dell’età
finale, i contribuenti hanno diritto ad una rendita mensile
­transitoria se la durata dei contributi versati corrispondeva
almeno a 5 anni.
Se i beneficiari di una rendita di vecchiaia esercitano un’attività lucrativa dopo il loro ritiro, devono informare immediatamente la fondazione. L’importo dell’attività lucrativa viene
dedotto dalla rendita transitoria. Tuttavia viene concessa una
franchigia annuale che ammonta a 2 volte l’importo massimo
mensile della rendita di vecchiaia AVS. La rendita transitoria
corrisponde alla rendita massima di vecchiaia AVS valida al
momento del ritiro. Per le persone occupate a tempo parziale
la rendita transitoria viene ridotta in base al grado di occupazione medio degli ultimi 5 anni. Il diritto a una rendita transitoria scade con l’iscrizione all’assicurazione dei disoccupati.
Se gli assicurati hanno diritto a una rendita AVS/AI o alla rendita di un’assicurazione sociale estera, ricevono un versamento mensile che corrisponde alla differenza tra la rendita
massima di vecchiaia AVS e la rendita AVS/AI o la rendita
estera effettivamente percepita all’inizio del diritto alla rendita.
Regolamento, edizione 2016 | ABB Cassa pensione 7
B Prestazioni della fondazione
Prestazioni d’invalidità
8
Rendita d’invalidità
8.1 Gli assicurati hanno diritto a una rendita d’invalidità se
ai sensi dell’Assicurazione federale contro l’invalidità (AI)
sono come minimo invalidi al 40% e se erano assicurati nella
fondazione quando si è verificata l’incapacità al lavoro la cui
causa ha portato all’invalidità.
A condizione che l’iscrizione all’AI sia già avvenuta e dietro
certificazione di un medico designato dalla fondazione, il
Consiglio di fondazione può assegnare una rendita d’invalidità prima che gli assicurati percepiscano delle prestazioni
dall’AI.
8.2 Dietro certificazione di un medico o di un istituto designato dalla fondazione il Consiglio di fondazione può assegnare una rendita d’invalidità agli assicurati che lavorano
all’estero su incarico della ditta e che non sono assicurati
presso l’AI senza che sia necessario un atto dispositivo da
parte dell’AI.
8.3 Le prestazioni per gli invalidi non vengono versate finché l’assicurato percepisce il proprio salario o l’indennità di
malattia o infortunio che lo sostituisce. Il diritto alla rendita si
estingue quando l’assicurato non è più invalido o con il suo
decesso, al più tardi tuttavia con il raggiungimento dell’età
finale.
Se la rendita AI subisce una decurtazione o viene annullata in
seguito alla riduzione del grado di invalidità, le prestazioni
d’invalidità precedenti della fondazione continuano a essere
versate se e fintanto che l’assicurato soddisfa i requisiti
secondo l’art. 26a LPP. Viene fatta riserva per il riesame AI
di rendite assegnate sulla base di una sindrome senza causa
organica comprovata (vedasi disposizione finale sulla modifica LPP del 18 marzo 2011). La rendita di invalidità della
­fondazione sarà decurtata in base alla diminuzione del grado
AI se tale decurtazione sarà compensata da un reddito supplementare dell’assicurato.
8.4 L’ammontare del diritto a una rendita d’invalidità viene
calcolato in base al grado d’invalidità:
Grado d’invalidità
Graduazione della rendita
invalidità di almeno il 70%
intera rendita
invalidità di almeno il 60%
3 quarti di rendita
invalidità di almeno il 50%
mezza rendita
invalidità di almeno il 40%
1 quarto di rendita
8 ABB Cassa pensione | Regolamento, edizione 2016
Il Consiglio di fondazione può tenere conto di modifiche nel
grado d’invalidità che l’AI non ha ancora considerato o che
ha considerato soltanto in ritardo. Può anche disporre una
visita di controllo presso un medico da lui designato. Il diritto
può essere modificato visto il risultato della visita. Se i beneficiari di una rendita d’invalidità rifiutano la visita medica,
allora il Consiglio di fondazione può dichiararli privati dei loro
diritti.
8.5 La rendita intera d’invalidità annua ammonta al 60% del
salario assicurato. A partire dal costituirsi del diritto alla rendita d’invalidità, il capitale di risparmio è accresciuto in base
all’ultimo salario assicurato con accrediti di risparmio in conformità alla tabella dei contributi Standard (v. appendice I) e
con gli interessi e gli interessi supplementari fino all’età finale.
Questo capitale di risparmio è il parametro di commisurazione per le prestazioni di vecchiaia.
8.6 In caso d’invalidità parziale, il capitale di risparmio
dell’assicurato disponibile all’inizio dell’invalidità sarà suddiviso in proporzione alla graduazione della rendita. Il capitale
di risparmio corrispondente alla parte attiva continua ad
essere accresciuto come per gli assicurati pienamente attivi.
9
Rendita per figli d’invalidi
9.1 Per i figli aventi diritto i beneficiari di una rendita d’invalidità hanno diritto alla corresponsione di una rendita per figli
d’invalidi.
9.2 La rendita annua per figli d’invalidi ammonta per ogni
figlio avente diritto al 20% della rendita d’invalidità corrisposta.
9.3 La rendita per figli d’invalidi è erogata alla stessa data
della rendita d’invalidità. Il diritto a una rendita si estingue
con il decesso del figlio oppure alla fine del diritto di percepire una rendita.
Prestazioni per superstiti
10 Rendita per il coniuge o liquidazione
10.1 Il coniuge superstite di una persona assicurata attiva o
di un beneficiario di rendita ha diritto ad una rendita per
coniuge se ha allevato dei figli o se ha compiuto il 45° anno
di età. Se i coniugi che non hanno ancora compiuto 45 anni,
percepiscono una rendita d’invalidità dell’AI, allora il Consiglio di fondazione può concedere loro anche una rendita per
il coniuge.
10.2 Se il coniuge superstite non soddisfa nessuna condizione ai sensi della cifra 10.1, allora ha diritto ad una liquidazione unica per l’ammontare del quintuplo dell’importo annuo
della rendita per il coniuge.
10.3 Il diritto ad una rendita per coniuge inizia dopo la scadenza delle corresponsioni di vecchiaia o d’invalidità, rispettivamente alla scadenza della corresponsione del salario.
Esso si estingue alla fine del mese del decesso o in caso di
seconde nozze, se in questo momento il coniuge non ha
ancora compiuto il 60° anno di età. Se il diritto di rendita per
coniuge si estingue in seguito a matrimonio, allora il coniuge
ha diritto ad una liquidazione unica per l’ammontare del triplo
dell’importo annuo della rendita per il coniuge.
10.4 La rendita per il coniuge ammonta, al momento del
decesso dell’assicurato prima di aver raggiunto l’età finale, al
60% della rendita d’invalidità, erogabile fino al momento in
cui la persona deceduta avrebbe raggiunto l’età finale. Dopodiché ammonta al 60% della rendita di vecchiaia fittizia.
Per la determinazione della rendita di vecchiaia fittizia si continua ad accrescere in termini contabili con gli interessi e gli
interessi supplementari il capitale di risparmio netto (capitale
di risparmio meno gli acquisti effettuati personalmente
presso la fondazione) della persona deceduta in base all’ultimo salario assicurato con gli accrediti di risparmio in base
alla tabella dei contributi Standard (v. appendice I) fino all’età
finale. Al momento del decesso di beneficiari di una rendita
di vecchiaia, la rendita per il coniuge ammonta al 60%
dell’attuale rendita di vecchiaia.
10.6 Al momento del pensionamento, rispettivamente con la
riscossione della rendita di vecchiaia, gli assicurati hanno la
possibilità di aumentare la rendita prevedibile per i coniugi. In
base ai criteri tecnici adottati dalla fondazione, la rendita di
vecchiaia viene così decurtata per tutta la vita. L’importo
della rendita per coniugi aumentata non può superare la rendita di vecchiaia decurtata.
Questa decurtazione riguarda soltanto la rendita di vecchiaia
e viene mantenuta anche se il coniuge muore prima del
beneficiario della rendita di vecchiaia.
11 Rendita per il partner o liquidazione
11.1 Se è dimostrabile che un assicurato non coniugato ha
vissuto nella stessa economia domestica con un partner non
coniugato e di cui non è parente per almeno 5 anni fino alla
sua morte oppure se provvedeva al sostentamento di uno
o più figli comuni, allora il partner ha diritto alle stesse prestazioni di un coniuge.
Il Consiglio di fondazione può richiedere un contributo alle
spese di accertamento.
11.2 I partner di beneficiari di rendita di vecchiaia non
­ oniugati hanno diritto ad una rendita per partner ai sensi
c
della cifra 11.1 solo se la convivenza sussisteva già prima
del 60° anno di età.
11.3 Le disposizioni delle cifre 10.1, 10.3 e 10.4 si applicano
per analogia. Se il partner non adempie alle condizioni per
una rendita per partner ai sensi della cifra 10.1, ma se tuttavia la convivenza è durata almeno 5 anni, sarà corrisposta
una liquidazione ai sensi della cifra 10.2. Non vi è diritto a
una rendita per il partner, se la persona beneficiaria percepisce già una rendita per coniuge o partner di un altro istituto
di previdenza.
11.4 La richiesta deve essere inoltrata al più tardi 3 mesi
dopo il decesso della persona assicurata.
10.5 Le disposizioni per la rendita per coniugi valgono anche
per i coniugi divorziati se il matrimonio è durata almeno
10 anni. Le prestazioni della fondazione sono tuttavia limitate
alla parte degli alimenti (in conformità alla sentenza di divorzio) che superano le prestazioni dell’AVS e quelle di assicurazioni sociali estere.
Regolamento, edizione 2016 | ABB Cassa pensione 9
B Prestazioni della fondazione
12 Rendita per orfani
13 Capitale in caso di decesso
12.1 In caso di decesso di assicurati o di beneficiari di rendite i figli aventi diritto hanno diritto alla corresponsione di
una rendita per orfani.
13.1 Se una persona assicurata decede, scade un capitale
in caso di decesso. Ne hanno diritto i superstiti, indipendentemente dal diritto di successione, secondo la seguente
­g raduatoria e nella seguente misura:
a) il coniuge e i figli aventi diritto a una rendita: l’intero
­importo; in loro mancanza
b) il partner (ai sensi della cifra 11.1) oppure persone sostentate in larga misura dal defunto assicurato prima del suo
decesso: l’intero importo; in loro mancanza
c) gli altri figli, i genitori o i fratelli: l’intero importo; in loro
mancanza
d)gli altri eredi legali per la metà dell’importo ad esclusione
dell’ente pubblico
12.2 La rendita per orfani annua ammonta per ogni figlio
avente diritto al 20% dell’intera rendita d’invalidità assicurata
rispettivamente al 20% della rendita di vecchiaia erogata.
Se un figlio è orfano di entrambi i genitori la rendita per orfani
si raddoppia.
12.3 Il diritto ad una rendita per orfani inizia alla scadenza
dell’erogazione della rendita di vecchiaia o d’invalidità rispettivamente alla scadenza della corresponsione del salario.
Il diritto alla rendita si estingue con il decesso dell’orfano
oppure quando termina il diritto di percepire una rendita.
13.2 Gli assicurati possono consegnare alla fondazione una
dichiarazione scritta, nella quale stabiliscono in quale misura
quali persone dei gruppi beneficiari hanno diritto al capitale
di decesso. In mancanza di una dichiarazione, la ripartizione
all’interno dei gruppi beneficiari è responsabilità del Consiglio
di fondazione.
13.3 In caso di decesso prima del pensionamento, il capitale
di decesso corrisponde per gli assicurati attivi e invalidi al
capitale di risparmio netto accumulato (capitale di risparmio
meno gli acquisti effettuati personalmente presso la fondazione), meno le spese per il finanziamento delle prestazioni
per i superstiti, come minimo tuttavia al 100% del salario
annuo assicurato.
Dopo il pensionamento, il capitale in caso di decesso corrisponde alla doppia rendita di vecchiaia annua, meno le rendite di vecchiaia già percepite.
10 ABB Cassa pensione | Regolamento, edizione 2016
Altre prestazioni
14 Rendita in caso di ritiro anticipato per motivi ­
aziendali
14.1 Su richiesta dell’azienda la fondazione eroga agli assicurati che hanno dovuto lasciare la ditta per motivi aziendali
delle rendite mensili. L’ammontare delle rendite si basa su un
piano vincolante per l’azienda.
14.2 L’azienda deve risarcire la fondazione per le sue prestazioni supplementari in base ai calcoli attuariali.
14.3 Al raggiungimento o in caso di decesso prima del raggiungimento dell’età finale le rendite si estinguono ai sensi
della cifra 14.1 e al loro posto subentrano le prestazioni regolamentari.
15 Prestazione di libero passaggio
15.1 L’assicurazione termina con lo scioglimento del rapporto di lavoro se non esiste un diritto a prestazioni della fondazione ai sensi delle disposizioni succitate. In presenza di
un capitale di risparmio l’assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio.
15.2 L’ammontare della prestazione di libero passaggio è
calcolato sulla base del primato dei contributi. Esso corrisponde al capitale di risparmio disponibile. L’assicurato
uscente, tranne il caso di liquidazione parziale, non ha diritto
a ulteriori mezzi della fondazione.
15.3 Le prestazioni assicurate in caso di decesso e invalidità
al momento della cessazione del rapporto di lavoro restano
invariate fino all’inizio di un nuovo rapporto di previdenza, al
massimo tuttavia per la durata di 1 mese. Se la fondazione
ha l’obbligo di eseguire le prestazioni e la prestazione di
libero passaggio è già stata versata, il capitale di risparmio
sarà decurtato nella misura in cui viene a mancare un rimborso.
15.4 La prestazione di libero passaggio sarà versata all’istituto previdenziale del nuovo datore di lavoro. In sua mancanza viene versata su un conto di libero passaggio o viene
impiegata per la costituzione di una polizza di libero passaggio. Se dopo 6 mesi dalla data di uscita la fondazione non ha
ancora ricevuto alcun avviso dalla persona assicurata, la prestazione di libero passaggio sarà versata all’istituto collettore.
15.5 Gli assicurati uscenti possono richiedere il versamento
in contanti della prestazione di libero passaggio se:
a) lasciano per sempre la Svizzera e il Principato del Liech­
tenstein. Resta esclusa la quota obbligatoria della prestazione di uscita, se la persona uscente si stabilisce in uno
Stato membro dell’UE o dell’AELS e ha stipulato colà
un’assicurazione legale di vecchiaia, decesso e invalidità.
In questo caso la quota obbligatoria deve essere utilizzata
per l’apertura di un conto di libero passaggio o di una polizza di libero passaggio in Svizzera o nel Principato del
Liechtenstein.
b) iniziano un’attività lucrativa indipendente e non sono più
soggetti alla previdenza professionale obbligatoria oppure
se
c) l’importo della prestazione di libero passaggio è inferiore
all’importo annuale dei loro contributi
Per le persone coniugate il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge e autenticato dal notaio.
15.6 La fondazione elabora, all’attenzione della persona
uscente, un conteggio d’uscita da cui si desumono il calcolo
della prestazione di uscita, l’importo minimo in base
all’art. 17 LFLP, l’avere di vecchiaia in base all’art. 15 LPP
nonché i dati necessari secondo l’art. 2 OLP. Allo stesso
tempo, la fondazione informa la persona uscente sul modo in
cui potrà mantenere la protezione previdenziale anche dopo
l’uscita.
15.7 Per il resto vigono le disposizioni di legge sul libero
passaggio.
Regolamento, edizione 2016 | ABB Cassa pensione 11
C Disposizioni generali sulle prestazioni
16 Liquidazione delle rendite
16.1 Le rendite sono erogate sotto forma di rate mensili anticipate. Nel mese in cui si estingue il diritto alla rendita, si
eroga la rendita completa. Nel caso di decesso di beneficiari
di rendite di vecchiaia o d’invalidità, il diritto alla rendita si
estingue soltanto 2 mesi dopo il mese del decesso.
16.2 Se al momento dell’erogazione della rendita la rendita
annua o la somma delle rendite annue è inferiore del 10%
della rendita minima AVS, si versa al posto della rendita/delle
rendite una liquidazione di capitale calcolata in base alle
regole attuariali.
17 Promozione di proprietà d’abitazioni
17.1 Gli assicurati possono impiegare il loro capitale di
risparmio nell’ambito delle disposizioni di legge per acquistare un’abitazione di proprietà ad uso personale.
17.2 Il Consiglio di fondazione emana le disposizioni d’attuazione necessarie.
19 Eccedenza d’assicurazione e riduzione delle
prestazioni
19.1 Se le prestazioni per i superstiti o le prestazioni d’invalidità della fondazione, insieme alle prestazioni di un altro istituto previdenziale, della AVS/AI, dell’assicurazione infortunio
militare o di assicurazioni sociali estere, fruttano un reddito
da rendite superiore al 90% del reddito presunto, le rendite
che la fondazione deve corrispondere possono essere decurtate fino a che il limite predetto non viene più superato. Lo
stesso vale per le assicurazioni per cui la ditta ha pagato
almeno metà del premio. Ai beneficiari di prestazioni d’invalidità viene imputato il reddito percepito oppure un reddito
eventualmente da percepire da un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile. Non viene tuttavia calcolato il reddito
­s upplementare ottenuto durante la partecipazione a misure
di reintegrazione AI.
Le prestazioni di vecchiaia vengono decurtate soltanto se
coincidono con prestazioni dell’assicurazione infortuni o
dell’assicurazione militare. La prestazione di vecchiaia così
decurtata deve tuttavia corrispondere almeno al capitale di
risparmio al momento in cui è subentrata l’invalidità.
Le liquidazioni uniche rispettivamente le liquidazioni di capitale sono mutate in rendite equipollenti al valore attuariale.
Per quanto consentito dall’articolo 25 OPP 2, le riduzioni
delle prestazioni dell’assicurazione infortuni o dell’assicurazione militare non vengono compensate.
18 Adeguamento delle rendite al rincaro
18.1 Le rendite per superstiti ed invalidi ai sensi della LPP
vengono adattate all’evoluzione dei prezzi secondo le disposizioni legali e le prescrizioni del Consiglio federale.
18.2 Il Consiglio di fondazione decide ogni anno se e in
quale misura può migliorare le rendite in proporzione alle
disponibilità finanziarie della fondazione. A questo scopo si
impiegano i mezzi del fondo a favore dei beneficiari di rendite
(cifra 22.4 b).
19.2 Le persone aventi diritto a delle prestazioni in caso di
decesso o d’invalidità devono cedere alla fondazione i loro
crediti verso terzi responsabili fino all’ammontare dell’obbligo
alla prestazione della fondazione.
19.3 La fondazione può ridurre le sue prestazioni in misura
commisurata se l’AVS/AI rispettivamente l’assicurazione
infortuni o l’assicurazione militare riduce, toglie o nega le
prestazioni perché la persona avente diritto ha causato il
decesso o l’invalidità per colpa grave oppure si oppone ad
una misura di reinserimento.
19.4 Se la fondazione deve fornire una prestazione anticipatamente, verserà le prestazioni minime prescritte dalla legge.
12 ABB Cassa pensione | Regolamento, edizione 2016
DFinanziamento
20 Obbligo di contribuzione
20.1 L’obbligo di contribuzione inizia con l’accoglienza nella
fondazione e continua fino al pensionamento, fino all’uscita
dalla fondazione o fino al decesso della persona assicurata.
20.2 L’obbligo di contribuzione degli assicurati invalidi si
riduce ai sensi della cifra 8.4.
20.3 La ditta detrae i contributi degli assicurati dal salario,
dal pagamento continuato del salario o dall’indennità di salario e li versa mensilmente alla fondazione, unitamente ai contributi della ditta.
20.4 Le prestazioni di libero passaggio risultanti da precedenti rapporti di previdenza devono essere versati nell’ambito
delle disposizioni di legge nella fondazione al momento
dell’accoglienza.
21 Ammontare dei contributi
21.1 Gli assicurati versano fino alla fine dell’anno in cui compiono il 24° anno di età un premio di rischio dell’1% del salario assicurato. Questo premio di rischio non è restituito al
momento dell’uscita.
21.2 La ditta versa fino alla fine dell’anno in cui gli assicurati
compiono il 24° anno di età un premio di rischio dell’1,5% del
salario assicurato. Questo premio di rischio non è restituito al
momento dell’uscita.
21.3 Dal 1° gennaio dell’anno in cui gli assicurati compiono
il 25° anno di età, versano un contributo di risparmio in base
a una delle tabelle dei contributi (v. appendice I). Ci sono
3 tabelle a disposizione: Standard, Standard plus e Standard
minus. Per il 1° gennaio di ogni anno è possibile scegliere
secondo quale tabella versare i contributi per l’anno che
segue. In mancanza di scelta si attua la tabella dei contributi
Standard. Una decisione presa una volta vale fino a quando
sarà revocata dagli assicurati.
21.4 Dal 1° gennaio dell’anno in cui l’assicurato compie il
25° anno di età, la ditta versa un contributo secondo una
delle tabelle dei contributi (v. appendice I). Questo contributo
viene utilizzato come segue:
a) il 2,7% per le prestazioni di rischio,
b) l’1,5% per il pensionamento flessibile e per le perdite da
pensionamento,
c) la parte rimanente per il finanziamento degli accrediti
di risparmio.
Se il premio di rischio effettivo di un anno civile è inferiore al
2,7%, la differenza viene assegnata alla riserva dei contributi
del datore di lavoro. Tuttavia, in ogni caso, l’intero contributo
del datore di lavoro corrisponde almeno al totale di tutti i
contributi del lavoratore.
21.5 Nell’ambito delle disposizioni di legge, è possibile effettuare in qualsiasi momento dei versamenti nella fondazione
per incrementare le prestazioni di vecchiaia. La fondazione
stabilisce i limiti d’acquisto in base a criteri riconosciuti
(v. tabella d’acquisto in appendice III).
In caso di decesso la somma degli acquisti effettuati personalmente presso la fondazione sarà erogata insieme agli interessi agli aventi diritto ai sensi delle cifre 13.1 e 13.2 in
aggiunta al capitale in caso di decesso conformemente alla
cifra 13.3.
Se sono stati effettuati degli acquisti non è possibile percepire per i prossimi 3 anni, sotto forma di capitale, le prestazioni da essi risultanti. Se sono stati effettuati dei prelievi per
la promozione della proprietà d'abitazioni, è possibile fare
degli acquisti volontari solo dopo il rimborso dei prelievi.
Questo divieto non viene applicato per i riacquisti in caso di
divorzio. Se 3 anni prima dell’età finale il rimborso di un prelievo anticipato per la promozione di proprietà d’abitazioni
non è stato effettuato, sono ammessi dei riscatti volontari,
a condizione che non superino, insieme ai prelievi anticipati,
i diritti di previdenza massimi autorizzati dal regolamento.
Se il pensionamento avviene prima dell’età finale, i versamenti volontari, le prestazioni di libero passaggio ed i rimborsi effettuati dopo l’età LPP di 55 anni secondo la legge
sulla promozione di proprietà d’abitazioni nonché gli interessi
e gli interessi complementari saranno convertiti secondo i
criteri attuariali della fondazione in un’ulteriore rendita di
­vecchiaia. Le prestazioni di libero passaggio, il cui bonifico è
stato pattuito al momento dell’entrata in ditta dopo l’età LPP
di 55 anni, saranno convertite in rendita di vecchiaia ai sensi
della cifra 7.2.
Regolamento, edizione 2016 | ABB Cassa pensione 13
DFinanziamento
21.6 In caso di pensionamento pianificato prima dell’età
finale (vedi cifra 7.3), le riduzioni delle prestazioni che ne
risultano possono essere riscattate dall’assicurato. Tali
acquisti vengono gestiti in un conto supplementare separato
«pensionamento anticipato». La fondazione determina il limite
di acquisto per questo conto in base a principi riconosciuti
(vedasi tabella degli acquisti all’Appendice IV). Se la persona
assicurata non va in pensione al momento previsto, in caso
di pensionamento ordinario la prestazione di vecchiaia può
superare la rendita al massimo del 5%. Il riscatto deve essere
percepito sotto forma di rendita; per questo capitale è
esclusa la prestazione in capitale ai sensi della cifra 7.1.
22.4 a) La fondazione gestisce un fondo a favore degli assicurati;
a questo fondo si accreditano gli utili in eccedenza per
­m igliorare le prestazioni degli assicurati e si addebitano i
miglioramenti delle prestazioni degli assicurati.
b) La fondazione gestisce un fondo a favore dei beneficiari di
rendita; a questo fondo si accreditano gli utili in eccedenza destinati a migliorare le prestazioni dei beneficiari di
rendita e si addebitano i miglioramenti delle prestazioni
dei beneficiari di rendita.
c) La fondazione gestisce inoltre delle riserve attuariali, definite in modo completo in un apposito regolamento.
22 Patrimonio, equilibrio finanziario e fondi separati
23 Limitazione dell’obbligo di contribuzione della ditta
22.1 Il patrimonio della fondazione è da investire accuratamente. Il Consiglio di fondazione stabilisce la strategia d’investimento. La composizione del patrimonio deve corrispondere alle disposizioni di legge. Per affrontare le spese
correnti la fondazione deve disporre di sufficienti mezzi
liquidi.
23.1 Gli articoli 65 e 66 della LPP stabiliscono che la ditta è
obbligata per legge ad erogare il contributo necessario per il
finanziamento paritetico delle prestazioni minime stabilite per
legge. La promessa di erogare prestazioni superiori può
essere revocata dalla ditta dopo aver consultato il rappresentante degli assicurati nel Consiglio di fondazione e dietro
osservanza di un termine di 12 mesi dall’inizio dell’anno se la
ditta se ne sente obbligata a causa della futura legislazione,
giurisdizione o considerata la situazione economica dell’
azienda. Eventualmente anche i contributi degli assicurati
sono da ridurre nella misura necessaria a mantenere la parità
di contribuzione prescritta dalla legge.
22.2 O gni anno il Consiglio di fondazione incarica un esperto
per la previdenza professionale a compilare un bilancio
attuariale della fondazione secondo i principi del sistema di
capitalizzazione per la cassa chiusa.
22.3 S e il bilancio attuariale presenta una sottocopertura,
che pregiudica la sicurezza delle prestazioni regolamentari,
il Consiglio di fondazione adotta le misure necessarie. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di legge, si possono
aumentare temporaneamente i contributi degli assicurati e
ridurre in misura adeguata le prestazioni assicurative future
o eventualmente anche quelle già acquisite. Se la base d’esistenza dell’assicurazione è in pericolo in seguito a circostanze straordinarie come guerra, epidemie, perdita del patrimonio della cassa ecc., il Consiglio di fondazione ha la
facoltà di ridurre le prestazioni acquisite e correnti nonché
quelle future in via preventiva.
14 ABB Cassa pensione | Regolamento, edizione 2016
E Organizzazione e amministrazione
24
Consiglio di fondazione
24.1 Il Consiglio di fondazione è composto da 12 membri,
di cui 6 sono designati dalla ABB Schweiz AG e 6 sono eletti
tra i collaboratori assicurati.
24.2 Ulteriori dettagli vengono stabiliti nel regolamento di
gestione della fondazione.
25 Amministrazione della fondazione
25.1 Il Consiglio di fondazione nomina il direttore della
fondazione.
25.2 Il patrimonio della fondazione viene amministrato
tenendo conto delle norme di investimento giuridicamente
vigenti a livello federale e in base a principi riconosciuti.
26 Informazioni e obbligo di notifica
26.1 Il bilancio della fondazione è reso pubblico per tutti gli
assicurati ed i beneficiari di rendite. Ogni anno gli assicurati
ricevono un certificato d’assicurazione dal quale risultano le
prestazioni assicurate e l’ammontare del capitale di risparmio. Dietro richiesta all’amministrazione della fondazione si
rendono noti i dati personali agli assicurati.
26.2 Gli assicurati rispettivamente i superstiti devono in qualsiasi momento fornire informazioni veritiere su situazioni
determinanti e inoltrare la documentazione necessaria per
motivare i diritti alle prestazioni.
26.3 I l Consiglio di fondazione si riserva il diritto di sospendere delle prestazioni o di chiedere il rimborso di prestazioni
percepite erroneamente se gli assicurati rispettivamente i
beneficiari di rendita non adempiono ai loro doveri d’informazione.
25.3 L’attività della fondazione viene controllata da un ufficio
di revisione e da un esperto in materia di previdenza professionale.
25.4 L’autorità di sorveglianza competente controlla affinché
la fondazione rispetti le norme legali e utilizzi il patrimonio
previdenziale secondo gli scopi previsti.
25.5 Ulteriori dettagli sono stabiliti nel regolamento di
gestione della fondazione.
Regolamento, edizione 2016 | ABB Cassa pensione 15
F Disposizioni finali
27 Amministrazione della giustizia
27.1 Le vertenze derivanti dall’uso o dall’interpretazione di
questo regolamento o dalle questioni non espressamente fissate da questo regolamento sono da sottoporre al Consiglio
di fondazione per comporle in via amichevole.
29.5 Per verificare il diritto a un capitale di decesso si
applica l’ordine dei beneficiari descritto nel regolamento in
vigore al momento del decesso.
29.6 Per le prestazioni destinate ai partner la cifra 29.1 trova
applicazione per analogia.
27.2 Se non si raggiunge un accordo amichevole, bisogna
adire le vie legali ai sensi della LPP.
29.7 Per il calcolo dell’eccedenza d’assicurazione delle prestazioni di vecchiaia per beneficiari di una rendita d’invalidità
temporanea (diritto in base ai regolamenti dal 1994 in poi) si
applica il regolamento in vigore al momento del ricalcolo.
28 Lacune del regolamento
29.8 Per il calcolo della nuova prestazione in caso di passaggio dalla rendita d’invalidità rispettivamente dalla rendita
per coniugi a una rendita di vecchiaia rispettivamente a una
rendita di vecchiaia per coniugi, si applicano le disposizioni
descritte nel regolamento in vigore in tale momento.
28.1 Nei casi in cui questo regolamento non disponga di una
chiara regolamentazione, il Consiglio di fondazione è autorizzato ad emettere una regolamentazione corrispondente ai
sensi ed allo scopo di questo regolamento.
29 Modifiche/regolamenti precedenti
29.1 Il Consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi
momento questo regolamento nell’ambito delle disposizioni
di legge e dello scopo della fondazione. Le modifiche non
riguardano i diritti già acquisiti dagli aventi diritto. In deroga si
applicano tuttavia le seguenti disposizioni particolari.
29.2 Per le eventuali prestazioni di decesso (capitale in caso
di decesso e rendite per coniugi), a cui hanno diritto i beneficiari di una rendita di vecchiaia, si applica il regolamento in
vigore al momento del decesso.
29.9 Per le rendite d’invalidità il diritto alle quali si è costituito
prima del 1° gennaio 2007, si applicano disposizioni transitorie speciali.
Le rendite d’invalidità il diritto alle quali si è costituito prima
del 1° gennaio 2007, non sono interessate dai nuovi scaglioni
di cui alla cifra 8.4. A queste si applicano ancora gli scaglioni
previsti dal regolamento del 1° gennaio 2004, se non è cambiato il grado d’invalidità. In caso contrario, valgono le
seguenti disposizioni:
Data di costituzione
Aumento
Riduzione
Scaglioni
del diritto
grado AI
grado AI
secondo
alla rendita
prima del 1.1.2005
29.4 Per il capitale in caso di decesso del beneficiario di una
rendita d’invalidità, che ha diritto alla rendita d’invalidità temporanea (diritto in base ai regolamenti dal 1994 in poi), si
applica il regolamento in vigore al momento del decesso.
16 ABB Cassa pensione | Regolamento, edizione 2016
2004, cifra 9.4
1.1.2007
prima del 1.1.2005
29.3 Il capitale in caso di decesso per il beneficiario di una
rendita d’invalidità, che ha diritto a una rendita d’invalidità
vitalizia (diritto in base ai regolamenti in vigore prima del
1994), ammonta, in caso di decesso prima dell’età di pensionamento AVS, al doppio della rendita d’invalidità annuale.
Dopo l’età di pensionamento AVS il capitale in caso di
decesso ammonta al doppio della rendita annuale, fatta
deduzione delle rendite già percepite.
regolamento
prima del
dopo il
2007, cifra 9.4
dopo il
2004, cifra 9.4
1.1.2007
prima del 1.1.2005
1.1.2005
dal 1.1.2005
prima
prima del
al 31.12.2006
del 1.1.2007
1.1.2007
dal 1.1.2005
dopo il
dopo il
al 31.12.2006
1.1.2007
1.1.2007
2004, cifra 9.4
2007, cifra 9.4
29.10 Se il beneficiario di una rendita per figli d’invalidi, il cui
diritto si è venuto a creare prima del 1º gennaio 2015, raggiunge l’età finale regolamentare, egli ha diritto, in contrasto
con la cifra 7, a una rendita per figli di pensionati secondo il
regolamento previdenziale del 1º gennaio 2012, purché e
­f intanto che i requisiti corrispondenti sono soddisfatti.
30 Entrata in vigore
30.1 Questo regolamento è stato approvato dal Consiglio di
fondazione durante la seduta del 5 novembre 2015 ed entra
in vigore il 1° gennaio 2016, sostituendo quello del 1° gennaio 2015.
30.2 Il regolamento viene portato a conoscenza dell’Autorità
di sorveglianza competente e di tutti gli assicurati.
Il Consiglio di fondazione
ABB Cassa pensione
Baden, 5 novembre 2015
Regolamento, edizione 2016 | ABB Cassa pensione 17
Appendice I
Tabella dei contributi Standard
Età LPP
Tabella dei contributi Standard plus
Accrediti di rispar-
Contributi in %
Accrediti di rispar-
Contributi in %
mio in % del salario
del salario assicurato ai sensi
mio in % del salario
del salario assicurato ai sensi
­a ssicurato ai sensi
della cifra 21.1 fino a 21.4
­a ssicurato ai sensi
della cifra 21.1 fino a 21.4
della cifra 6.2
Assicurati
della cifra 6.2
Assicurati
Età LPP
Ditta
18–24
0
1,00
1,50
18–24
25
7,8
3,90
8,10
26
8,2
4,10
27
8,7
4,35
28
9,2
29
Ditta
0
1,00
1,50
25
12,0
8,10
8,10
8,30
26
12,4
8,30
8,30
8,55
27
12,9
8,55
8,55
4,60
8,80
28
13,4
8,80
8,80
9,6
4,80
9,00
29
13,8
9,00
9,00
30
10,1
5,05
9,25
30
14,3
9,25
9,25
31
10,5
5,25
9,45
31
14,7
9,45
9,45
32
11,0
5,50
9,70
32
15,2
9,70
9,70
33
11,3
5,65
9,85
33
15,5
9,85
9,85
34
11,7
5,85
10,05
34
15,9
10,05
10,05
35
12,1
6,05
10,25
35
16,3
10,25
10,25
36
12,4
6,20
10,40
36
16,6
10,40
10,40
37
12,8
6,40
10,60
37
17,0
10,60
10,60
38
13,2
6,60
10,80
38
17,4
10,80
10,80
39
13,5
6,75
10,95
39
17,7
10,95
10,95
40
13,9
6,95
11,15
40
18,1
11,15
11,15
41
14,3
7,15
11,35
41
18,5
11,35
11,35
42
14,6
7,30
11,50
42
18,8
11,50
11,50
43
15,0
7,50
11,70
43
19,2
11,70
11,70
44
15,4
7,70
11,90
44
19,6
11,90
11,90
45
15,7
7,85
12,05
45
19,9
12,05
12,05
46
16,1
8,05
12,25
46
20,3
12,25
12,25
47
16,5
8,25
12,45
47
20,7
12,45
12,45
48
16,8
8,40
12,60
48
21,0
12,60
12,60
49
17,2
8,60
12,80
49
21,4
12,80
12,80
50
17,6
8,80
13,00
50
21,8
13,00
13,00
51
17,9
8,95
13,15
51
22,1
13,15
13,15
52
18,3
9,15
13,35
52
22,5
13,35
13,35
53
18,8
9,40
13,60
53
23,0
13,60
13,60
54
19,2
9,60
13,80
54
23,4
13,80
13,80
55
19,7
9,85
14,05
55
23,9
14,05
14,05
56
20,1
10,05
14,25
56
24,3
14,25
14,25
57
20,6
10,30
14,50
57
24,8
14,50
14,50
58
21,0
10,50
14,70
58
25,2
14,70
14,70
59
21,0
10,50
14,70
59
25,2
14,70
14,70
60
21,0
10,50
14,70
60
25,2
14,70
14,70
61
21,0
10,50
14,70
61
25,2
14,70
14,70
62
21,0
10,50
14,70
62
25,2
14,70
14,70
63
21,0
10,50
14,70
63
25,2
14,70
14,70
64
21,0
10,50
14,70
64
25,2
14,70
14,70
65
21,0
10,50
14,70
65
25,2
14,70
14,70
66
21,0
10,50
14,70
66
25,2
14,70
14,70
67
21,0
10,50
14,70
67
25,2
14,70
14,70
68
21,0
10,50
14,70
68
25,2
14,70
14,70
69
21,0
10,50
14,70
69
25,2
14,70
14,70
70
21,0
10,50
14,70
70
25,2
14,70
14,70
18 ABB Cassa pensione | Regolamento, edizione 2016
Tabella dei contributi Standard minus
Età LPP
Accrediti di rispar-
Contributi in %
mio in % del salario
del salario assicurato ai sensi
­a ssicurato ai sensi
della cifra 21.1 fino a 21.4
della cifra 6.2
Assicurati
Ditta
18–24
0
1,00
1,50
25
7,0
3,10
8,10
26
7,0
2,90
8,30
27
7,0
2,65
8,55
28
7,0
2,40
8,80
29
7,0
2,20
9,00
30
7,0
1,95
9,25
31
7,0
1,75
9,45
32
7,0
1,50
9,70
33
7,0
1,35
9,85
34
7,0
1,15
10,05
35
10,0
3,95
10,25
36
10,0
3,80
10,40
37
10,0
3,60
10,60
38
10,0
3,40
10,80
39
10,0
3,25
10,95
40
10,0
3,05
11,15
41
10,0
2,85
11,35
42
10,0
2,70
11,50
43
10,0
2,50
11,70
44
10,0
2,30
11,90
45
15,0
7,15
12,05
46
15,0
6,95
12,25
47
15,0
6,75
12,45
48
15,0
6,60
12,60
49
15,0
6,40
12,80
50
15,0
6,20
13,00
51
15,0
6,05
13,15
52
15,0
5,85
13,35
53
15,0
5,60
13,60
54
15,0
5,40
13,80
55
18,0
8,15
14,05
56
18,0
7,95
14,25
57
18,0
7,70
14,50
58
18,0
7,50
14,70
59
18,0
7,50
14,70
60
18,0
7,50
14,70
61
18,0
7,50
14,70
62
18,0
7,50
14,70
63
18,0
7,50
14,70
64
18,0
7,50
14,70
65
18,0
7,50
14,70
66
18,0
7,50
14,70
67
18,0
7,50
14,70
68
18,0
7,50
14,70
69
18,0
7,50
14,70
70
18,0
7,50
14,70
Regolamento, edizione 2016 | ABB Cassa pensione 19
Appendice II
Aliquota di conversione in %
Le aliquote di conversione vengono interpolate esattamente per mesi in base all’anno di pensionamento nonché all’età
effettiva al momento del pensionamento.
Anno di pensionamento
Età
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
58
5,52
5,25
5,05
4,85
4,70
4,55
4,40
59
5,63
5,40
5,20
5,00
4,80
4,65
4,50
60
5,75
5,55
5,35
5,15
4,95
4,75
4,60
61
5,87
5,70
5,50
5,30
5,10
4,90
4,70
62
6,00
5,80
5,60
5,40
5,20
5,00
4,80
63
6,15
5,95
5,75
5,55
5,35
5,15
4,95
64
6,30
6,10
5,90
5,70
5,50
5,30
5,10
65
6,50
6,25
6,05
5,85
5,65
5,45
5,25
66
6,65
6,40
6,20
6,00
5,80
5,60
5,40
67
6,84
6,55
6,35
6,15
5,95
5,75
5,55
68
7,04
6,75
6,55
6,35
6,15
5,95
5,75
69
7,26
6,90
6,70
6,50
6,30
6,10
5,95
70
7,50
7,05
6,85
6,65
6,45
6,30
6,15
20 ABB Cassa pensione | Regolamento, edizione 2016
Appendice III
Tabella d’acquisto
La tabella d’acquisto serve a determinare il capitale di
­r isparmio massimo in % del salario assicurato ai sensi della
cifra 21.5. I valori corrispondono al capitale di risparmio
­m assimo alla fine dell’anno nella rispettiva età LPP. I valori
inferiori ad un anno risultano di conseguenza più bassi. Il
potenziale d’acquisto effettivo è calcolato in base al capitale
di risparmio massimo secondo la tabella d’acquisto meno il
capitale di risparmio effettivamente disponibile.
Età LPP
Capitale di risparmio massimo
in % del salario assicurato
25
12,0
26
24,6
27
37,8
28
51,8
29
66,4
30
81,7
31
97,6
32
114,3
33
131,5
34
149,4
35
167,9
36
187,0
37
206,8
38
227,3
39
248,4
40
270,3
41
292,8
42
316,0
43
340,0
44
364,7
45
390,0
46
416,2
47
443,1
48
470,8
49
499,2
50
528,5
51
558,5
52
589,4
53
621,3
54
654,0
55
687,7
56
722,3
57
757,4
58
794,5
59
831,6
60
869,3
61
907,5
62
946,4
63
985,7
64
1025,7
65
1058,6
Regolamento, edizione 2016 | ABB Cassa pensione 21
Appendice IV
Tabella degli acquisti «pensionamento anticipato»
Il pensionamento anticipato è possibile al più presto a partire dai 58 anni. Un pensionamento anticipato comporta una decurtazione delle prestazioni rispetto al pensionamento ordinario. Tale lacuna può essere ridotta parzialmente o completamente
mediante versamenti. La lacuna da compensare corrisponde alla differenza tra la rendita di vecchiaia all’età di pensionamento
ordinaria e quella alla rispettiva età di pensionamento anticipato. Tale differenza costituisce la base per la determinazione del
fabbisogno di finanziamento.
Acquisto «pensionamento anticipato» in % del salario assicurato
Età LPP
58
59
60
61
62
63
64
24
259,8
219,8
181,5
144,7
109,4
69,7
32,0
25
264,3
223,7
184,6
147,3
111,3
70,9
32,6
26
269,0
227,6
187,9
149,8
113,2
72,1
33,1
27
273,7
231,6
191,2
152,5
115,2
73,4
33,7
28
278,5
235,6
194,5
155,1
117,2
74,7
34,3
29
283,3
239,7
197,9
157,8
119,3
76,0
34,9
30
288,3
243,9
201,4
160,6
121,4
77,3
35,5
31
293,3
248,2
204,9
163,4
123,5
78,7
36,1
32
298,5
252,5
208,5
166,3
125,6
80,0
36,8
33
303,7
257,0
212,1
169,2
127,8
81,4
37,4
34
309,0
261,5
215,9
172,1
130,1
82,9
38,1
35
314,4
266,0
219,6
175,1
132,4
84,3
38,7
36
319,9
270,7
223,5
178,2
134,7
85,8
39,4
37
325,5
275,4
227,4
181,3
137,0
87,3
40,1
38
331,2
280,3
231,4
184,5
139,4
88,8
40,8
39
337,0
285,2
235,4
187,7
141,9
90,4
41,5
40
342,9
290,1
239,5
191,0
144,4
92,0
42,2
41
348,9
295,2
243,7
194,4
146,9
93,6
43,0
42
355,0
300,4
248,0
197,8
149,5
95,2
43,7
43
361,2
305,6
252,3
201,2
152,1
96,9
44,5
44
367,6
311,0
256,7
204,7
154,7
98,6
45,3
45
374,0
316,4
261,2
208,3
157,4
100,3
46,1
46
380,5
322,0
265,8
212,0
160,2
102,1
46,9
47
387,2
327,6
270,5
215,7
163,0
103,8
47,7
48
394,0
333,3
275,2
219,5
165,8
105,7
48,5
49
400,9
339,2
280,0
223,3
168,8
107,5
49,4
50
407,9
345,1
284,9
227,2
171,7
109,4
50,2
51
415,0
351,2
289,9
231,2
174,7
111,3
51,1
52
422,3
357,3
295,0
235,2
177,8
113,2
52,0
53
429,7
363,6
300,1
239,3
180,9
115,2
52,9
54
437,2
369,9
305,4
243,5
184,0
117,2
53,8
55
444,8
376,4
310,7
247,8
187,3
119,3
54,8
56
452,6
383,0
316,2
252,1
190,5
121,4
55,7
57
460,5
389,7
321,7
256,5
193,9
123,5
56,7
58
468,6
396,5
327,3
261,0
197,3
125,7
57,7
403,4
333,1
265,6
200,7
127,9
58,7
338,9
270,2
204,2
130,1
59,7
275,0
207,8
132,4
60,8
211,4
134,7
61,9
137,1
62,9
59
60
61
62
63
64
22 ABB Cassa pensione | Regolamento, edizione 2016
64,0
ABB Cassa pensione
c/o Avadis Vorsorge AG
Bruggerstrasse 61a
Postfach
5401 Baden
Tel.
058 585 32 32
Fax
058 585 29 00
[email protected]
www.abb.ch/vorsorge
Gennaio 2016
Contatto